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livello elementare
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ARGOMENTO: NORMATIVA NAUTICA
PERIODO: ODIERNO
AREA: NORME
parole chiave: Nautica
Titolo V
NORME SANZIONATORIE
Illeciti amministrativi
Art. 53
Violazioni commesse con unità da diporto
1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unità da diporto senza avere conseguito la prescritta abilitazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2066 euro a 8263 euro; la stessa sanzione si applica a chi assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unità da diporto senza la prescritta abilitazione perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti; la sanzione è raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto.
((1-bis. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta o la direzione nautica di un’unità da diporto in stato di ubriachezza o sotto l’effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti, salva l’applicazione della sanzione della sospensione della patente nautica di cui all’articolo 40, comma 2, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.066 euro a 8.263 euro; la sanzione è raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto.))
2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unità da diporto con una abilitazione scaduta, ovvero che non sia in regola con quanto stabilito all’articolo 17 in materia di trascrizione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1033 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette, chi nell’utilizzo di un’unità da diporto non osserva una disposizione di legge o di regolamento o un provvedimento legalmente emanato dall’ autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1033 euro. Se il fatto è commesso con l’impiego di un natante da diporto la sanzione è ridotta alla metà.
4. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2 e 3, non osserva una disposizione del presente decreto o un provvedimento emanato dall’ autorità competente in base al presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 euro a 500 euro.
5. In caso di violazione di disposizioni in materia di navigazione che prevedono sanzioni amministrative, l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria è obbligato in solido con l’autore delle violazioni al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la navigazione è avvenuta contro la sua volontà.
6. Per le violazioni di cui ((ai commi 1 e 1-bis)) si applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza di navigazione per trenta giorni. Il periodo di sospensione e riportato sulla licenza di navigazione.
… omissis …
Art. 54.
Abusivo utilizzo dell’autorizzazione alla navigazione temporanea
Chiunque utilizza l’autorizzazione alla navigazione temporanea per navigare fuori dei casi previsti dall’articolo 31, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2066 a euro 8263.
Art. 55.
Esercizio abusivo delle attività di locazione, noleggio, appoggio per le immersioni subacquee ed insegnamento della navigazione da diporto
Chiunque esercita le attività di locazione, noleggio, appoggio per le immersioni subacquee ed insegnamento della navigazione da diporto senza l’osservanza delle formalità di cui all’articolo 2, comma 2, ovvero utilizza imbarcazioni da diporto per attività diverse da quelle a cui sono adibite, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2066 a euro 8283.
… omissis …
Art. 56.
Inosservanza di norme in materia di costruzione e progettazione di unità da diporto
… omissis …
Art. 57
Rapporto delle violazioni
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Art. 57-bis
((Vendita e somministrazione di bevande alcoliche. Inquinamento acustico))
1. Le regioni disciplinano, con proprio provvedimento, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche in mare durante la stagione balneare, tenendo in maggiore considerazione le aree interessate da intenso traffico diportistico, allo scopo di prevenire la realizzazione di sinistri dovuti all’abuso di tali bevande.
2. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 è disciplinato l’utilizzo di diffusori altoparlanti sui mezzi nautici durante la stagione balneare, allo scopo di contrastare il fenomeno dell’inquinamento acustico.
Titolo VI
DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI, TRANSITORIE E FINALI
Art. 58.
Durata dei procedimenti
… omissis …
Art. 59.
Arrivi e partenze delle unità da diporto
Le unità da diporto sono esenti dall’obbligo di presentazione della nota di informazioni all’ autorità marittima all’arrivo in porto e del rilascio delle spedizioni prima della partenza dal porto stesso.
Art. 60.
Denuncia di evento straordinario
Se nel corso della navigazione o durante la sosta in porto si sono verificati eventi straordinari relativi all’unità da diporto o alle persone a bordo, il comandante dell’unità da diporto deve farne denuncia all’ autorità marittima o consolare entro tre giorni dall’arrivo in porto con le modalità di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
In caso di eventi che abbiano coinvolto l’incolumità fisica di persone, il termine di cui al comma 1 è ridotto a ventiquattro ore.
Le autorità di cui al comma 1 procedono, ove sia il caso, ad investigazioni sommarie sui fatti denunciati e sulle loro cause.
Art. 61.
Disposizioni in materia di sinistri e inchieste formali
In caso di sinistro concernente in modo esclusivo unità da diporto non adibite ad uso commerciale, ove dal fatto non derivi l’apertura di un procedimento penale, l’inchiesta formale di cui all’articolo 579 del codice della navigazione è disposta soltanto ad istanza degli interessati.
Art. 62.
Iscrizione di unità da diporto destinate esclusivamente alla navigazione nelle acque interne
… omissis …
Art. 63.
Tariffe per prestazioni e servizi
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Art. 64.
Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche
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Art. 65.
Regolamento di attuazione
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Art. 66.
Disposizioni abrogative
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 213, 214, 215, 216, 218, 1212 e 1291 del codice della navigazione;
b) gli articoli 96, 97 e 98 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;
c) gli articoli 314, comma 2, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407 e 538 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
d) l’articolo 52 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni;
e) la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 65;
f) l’articolo 28 della legge 26 aprile 1986, n. 193;
g) gli articoli 5 e 10 della legge 5 maggio 1989, n. 171;
h) il decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, e successive modificazioni;
i) gli articoli dall’1 al 18, 20 e 21 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
l) i commi 8, 9, 10 dell’articolo 10 ed il comma 3-bis dell’articolo 15 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, sono abrogati i commi dall’1 al 7 dell’articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.
Dalla data di entrata in vigore del presente codice è soppresso il n. 4 dell’allegato 1 alla legge 8 marzo 1999, n. 50.
Art. 67.
Disposizioni transitorie e finali
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Allegato I
COMPONENTI
1. Protezione antincendio per motori entrobordo e entrobordo con comando fuoribordo («sterndrive»).
2. Dispositivo che impedisce l’avviamento dei motori fuoribordo con marcia innestata.
3. Timone a ruota, meccanismo e cavi di comando.
4.Serbatoi destinati a impianti fissi e tubazioni del carburante.
5. Boccaporti e oblò prefabbricati.
Allegato II
REQUISITI ESSENZIALI
Osservazione preliminare.
Ai fini del presente allegato il termine “unità” designa le unità da diporto e le moto d’acqua.
Requisiti essenziali di sicurezza per la progettazione e la costruzione delle unità.
Categorie di progettazione delle unità .
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Requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico.
I motori di propulsione devono essere progettati, costruiti e assemblati in modo tale che, se correttamente installati e in uso normale, le loro emissioni non superino i valori limite risultanti dalla tabella seguente:
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Il costruttore del motore fornisce istruzioni per l’installazione e la manutenzione del motore che, se applicate, devono consentire al motore di mantenersi conforme ai limiti di cui sopra per tutta la durata normale di esercizio del motore e in condizioni d’uso normali. Queste informazioni sono ottenute dal costruttore del motore effettuando preliminarmente una prova di resistenza, basata su cicli di funzionamento normali, e calcolando l’usura dei componenti; in questo modo il costruttore potrà predisporre e pubblicare le istruzioni per la manutenzione con tutti i nuovi motori immessi in commercio per la prima volta.
La durata normale dei motori è considerata la seguente:
a) per i motori entrobordo o entrobordo con comando a poppa con o senza scarico integrato: 480 ore o 10 anni (la prima di queste eventualità a verificarsi);
b) per i motori di moto d’acqua: 350 ore o cinque anni (la prima di queste eventualità a verificarsi);
c) per i motori fuoribordo: 350 ore o 10 anni (la prima di queste eventualità a verificarsi).
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Manuale del proprietario
Con ogni motore è fornito un “manuale del proprietario” redatto in lingua italiana e nella lingua (o nelle lingue) del Paese in cui è commercializzato. Il manuale deve:
a) fornire istruzioni per l’installazione e la manutenzione necessarie per il corretto funzionamento del motore secondo i requisiti di cui al paragrafo 3 (durata);
b) specificare la potenza del motore misurata conformemente alla norma armonizzata.
Requisiti essenziali relativi alle emissioni acustiche.
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Allegato VII
CONFORMITÀ AL TIPO
(modulo C)
Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità si accerta e dichiara che i prodotti in questione sono conformi al tipo oggetto dell’attesto di esame «CE del tipo» e soddisfano i requisiti del presente decreto. Il fabbricante appone la marcatura «CE» a ciascun prodotto e redige una dichiarazione di conformità (vedi allegato VIII).
Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità dei prodotti al tipo oggetto dell’attestato di esame «CE del tipo» e ai requisiti del presente decreto.
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Allegato VIII
DICHIARAZIONE SCRITTA DI CONFORMITÀ
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Allegato IX
DOCUMENTAZIONE TECNICA FORNITA DAL COSTRUTTORE
La documentazione tecnica di cui agli allegati IV, VI, VII, X, XII e XIV deve comprendere tutti i dati o mezzi pertinenti utilizzati dal costruttore per garantire che i componenti o l’unità siano conformi ai relativi requisiti essenziali.
La documentazione tecnica deve consentire la comprensione del progetto, della fabbricazione e del funzionamento del prodotto, nonché permettere di valutarne la conformità ai requisiti del presente decreto legislativo.
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Allegato X
GARANZIA QUALITÀ PRODUZIONE
(modulo D)
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Allegato XI
VERIFICA SU PRODOTTO
(modulo F)
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Allegato XII
VERIFICA DI UN UNICO PRODOTTO
(modulo G)
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Allegato XIII
GARANZIA QUALITÀ TOTALE
(modulo H)
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Allegato XIV
GARANZIA QUALITÀ DEL PRODOTTO
(modulo E)
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Allegato XV
VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE PER QUANTO RIGUARDA LE EMISSIONI DI GAS DI SCARICO E ACUSTICHE
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Allegato XVI
Tabella A
DIRITTI E COMPENSI PER PRESTAZIONI E SERVIZI IN MATERIA DI NAUTICA DA DIPORTO
… omissis …
Nota Bene
IL TESTO PUBBLICATO POTREBBE NON ESSERE AGGIORNATO ALLE ULTIME VARIANTI. CONSULTATE SEMPRE IL SITO DELLA GUARDIA COSTIERA PER GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI
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