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livello medio.
ARGOMENTO: NAUTICA
PERIODO: XXI SECOLO
AREA: GESTIONE
parole chiave: acquisto, perizia
Dopo aver visti i primi adempimenti continuiamo con la documentazione da acquisire. Lo ribadirò più avanti, ma le inadempienze purtroppo si pagano molto care … alla lunga.
TITOLO DI PROPRIETÀ
a. la sentenza;
b. l’atto pubblico:
c. una scrittura privata con firme autenticate, o comunque accertate giudizialmente, registrata e in bollo:
d. una dichiarazione unilaterale di vendita con firma autenticata, registrata e in bollo;
e. la fattura di vendita con firma, per quietanza, del venditore (autenticata, registrata ed in bollo);
f. per unità provenienti da uno dei registri pubblici di uno Stato membro dell’Unione europea, in luogo del titolo di proprietà, è sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal registro dello Stato di provenienza ovvero un attestato dell’autorità competente, con validità massima di sei mesi, dal quale risulti avviata la procedura di cancellazione.
Dal certificato di cancellazione o dall’attestato provvisorio devono sempre risultare le generalità del proprietario e gli elementi di individuazione dell’unità.
NOTA: Gli atti di compravendita di unità da diporto stipulati all’estero devo essere debitamente legalizzati e depositati presso un notaio o archivio notarile italiano.
DICHIARAZIONE DI COSTRUZIONE O IMPORTAZIONE (DCI)

photo credit @Sacha Giannini
DOCUMENTAZIONE TECNICA:
Per unità munita di marcatura CE:
– dichiarazione di conformità UE (per le unità provenienti da uno Stato membro dell’Unione europea, munite di marcatura CE, il certificato di cancellazione dal registro ove l’unità era iscritta, se riportante i dati tecnici, sostituisce dichiarazione di conformità UE);
– per unità non munita di marcatura CE, anche se proveniente da altro Stato membro, o per unità proveniente da Paese terzo costruita, immessa in commercio o messa in servizio in uno degli Stati membri dell’area economica europea (AEE) prima del 16 giugno 1998, o per unità auto costruita: attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato/autorizzato con un costo di circa 500/700 euro (Rina, Udicer, etc).
DICHIARAZIONE DI POTENZA DEI MOTORI INSTALLATI A BORDO
Può essere sostituita dal certificato di omologazione, corredato dalla dichiarazione di conformità oppure dal certificato di potenza, rilasciati prima del 10 maggio 2000.
CERTIFICATO DI CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DI PROVENIENZA
Per le imbarcazioni provenienti da uno Stato membro dell’Unione europea, munite di marcatura CE, qualora la legislazione del Paese di provenienza non preveda l’iscrizione nei registri, il certificato di cancellazione è sostituito da apposita dichiarazione del proprietario dell’unità o del suo legale rappresentante.
Attenzione alla Legalizzazione ed alla Traduzione dei documenti Le firme dei documenti firmati all’estero da autorità estere devono essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese estero. Sono esenti dalla legalizzazione della firma gli atti e documenti rilasciati all’estero dalle Nazioni aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5.10.1961, a condizione che rechino l’”Apostille” (apposita timbratura quadrata, scritta in lingua francese, attestante l’autenticità del documento e la qualità legale dell’Autorità rilasciante). Ai sensi della Convenzione di Bruxelles del 25.05.1987 è soppressa ogni forma di legalizzazione degli atti, o qualsiasi altra formalità equivalente o analoga, fra Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Lettonia e Italia (Stati finora aderenti). Ai documenti suddetti, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale (elenco traduttori presso la cancelleria del Tribunale traduzione giurata presso il Tribunale. |
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Ai sensi dell’art.46 del DPR 11°445/2000:
– resa dal proprietario (o da ciascun comproprietario), se persona fisica, ed attestante la cittadinanza, la residenza, lo stato civile ed il regime patrimoniale dei beni;
– resa dal legale rappresentante, se il proprietario è persona giuridica, ed attestante i dati risultanti dal Registro delle Persone Giuridiche ovvero, se trattasi di società, dal Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio I.A.A;
NOTA: Gli stranieri e le società estere, se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l’autorità consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione dello Stato
stesso o presso un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia.
COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL PROPRIETARIO O DI CIASCUN COMPROPRIETARIO, SE PERSONA FISICA, O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL PROPRIETARIO, SE PERSONA GIURIDICA.
In conclusione, oltre alle spese del costo d’acquisto della barca, bisogna quasi sempre prevedere un ulteriore costo che oscilla tra i 5.000 e i 10.000 euro per diventare Armatore, apportando anche piccole migliorie spesso indispensabili per navigare, in sicurezza.
Per l’esame documentale si consiglia di controllare con attenzione la corrispondenza della targa, dell’HIN “Numero di identificazione dello scafo” per le barche marcate CE, della matricola motore, la validità del certificato di sicurezza. I gravami saranno da richiedere all’autorità marittima.
Verificare:
– che non vi siano pendenze con la marina dove risiede la barca;
– le dotazioni di sicurezza e le loro scadenze;
– che l’Iva sia stata pagata (barca in leasing o di società commerciale);
– la licenza di navigazione.

photo credit @Sacha Giannini
Considerate che ci sono sanzioni in assenza di:
– Annotazioni e certificato di sicurezza/Rina;
– Navigazione con certificato di sicurezza scaduto di validità o mancanza di rinnovo. Art. 26 del D.Lgs 18.07.2005 n. 171 – Artt. 50 e 51 del D.M. 29.07.2008, n. 146 Sanzione amministrativa da 207 € a 1.033 € (Art. 53, 3° comma, del D.Lgs 18.07.2005 n. 171). P.M.R. pari a 344,33 €;
– Licenza d’esercizio VHF
Navigazione senza la licenza provvisoria di esercizio, riferita all’apparato radiotelefonico di bordo. Art. 29, 6° comma, del D.Lgs 18.07.2005 n. 171 Sanzione amministrativa da 207 € a 1.033 € (Art. 53, 2° comma, del D.Lgs 18.07.2005 n. 171). P.M.R. pari a 344,33 €;
– Zattera
Navigare senza avere a bordo i mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza minimi indicati nell’Allegato V in relazione alla navigazione effettivamente svolta. Art. 54, 1° comma, del D.M. 29.07.2008, n. 146 – Allegato “V” al Regolamento Sanzione amministrativa da 207 € a 1.033 € (Art. 53, 3° comma, del D.Lgs 18.07.2005 n. 171). P.M.R. pari a 344,33 €. E’ previsto un eventuale sequestro se in pessimo stato (Art. 13 della Legge 689/81);
– Estintori
Inosservanza delle prescrizioni sugli estintori di bordo per unità senza marcatura CE (NATANTI). Art. 54 del D.M. 29.07.2008, n. 146 – Allegato “V” al Regolamento + Tabella 1 Sanzione amministrativa da 207 € a 1.033 € (Art. 53, 3° comma, del D.Lgs 18.07.2005 n. 171). P.M.R. pari a 344,33 € Previsto eventuale sequestro: SI (se in pessimo stato (Art. 13 della Legg 689/81);
– Assicurazione
Navigazione o sosta con unità da diporto senza aver assolto all’obbligo dell’assicurazione RC. Art. 41, 1° comma, del D.Lgs 18.07.2005 n. 171 – Art. 123 D.lgs 07.09.2005 n. 209 – Art. 193, comma 2, del C.d.S. – Regolamento ISVAP N. 13 del 06.02.2008 si incorre in una sanzione amministrativa da 779 € a 3.119 € (Art. 193, comma 2 ). P.M.R. pari a 1039,66 €. La pena è ridotta a € 259,91 se resa operante comunque dal 16° al 30° giorno dopo la scadenza. Pagamento a seconda delle procedure di riscossione delle sanzioni del Codice della Strada (*) – Rapporto L. 689/81 alla Capitaneria di Porto. Previsto eventuale sequestro: SI (Artt. 13, 3° comma, e 20, 4° comma, Legge 689/81).
– Salvagente anulare e dotazioni di sicurezza obbligatorie
Navigazione con salvagente anulare e a ferro di cavallo senza le 4 strisce retroriflettenti, o senza la marcatura. Art. 54 del D.M. 29.07.2008, n. 146 – Allegato “V” al Regolamento – Artt. 4 e 5 del D.M. 29.09.1999 nr. 385 Sanzione amministrativa da 207 € a 1.033 € (Art. 53, 3° comma, del D.Lgs 18.07.2005 n. 171). P.M.R. pari a 344,33 €.
L’IMPORTANZA DELLA PERIZIA
Il servizio di perizia non consiste nel semplice commercio di beni che vengono pagati al fornitore in 60, 90 giorni, ma sono prestazioni professionali che iniziano e per le quali si comincia a spendere tempo e denaro al momento del conferimento dell’incarico. Pertanto, di norma, non vengono accettati pagamenti protratti nel tempo o altre formule. Di regola anticipo al conferimento dell’incarico e saldo alla consegna della relazione peritale. Vige la nota formula: No cash No splash! Come molti cantieri di rimessaggio usano ripetere.
I costi per una perizia standard pre-acquisto vanno di media da 50 a 80 euro a mt lineare, escluse eventuali spese di trasferta. Per barche di medie dimensioni (9/10-14/15 mt) una perizia standard (con controllo strumentale su invaso umidità e check completo secondo lo schema e la metodologia del perito e la prova a mare in mezza giornata) oscilla nella media tra un minimo di 5/600 euro a 900-1000 euro. Ovviamente il tutto comprensivo di relazione e foto ed escluse indagini specifiche. Ulteriori indagini (ultrasuoni, termografia, e diverse altre indagini strumentali) hanno generalmente una tariffa aggiuntiva, come anche specifiche richieste e indagini di dettaglio.
Non è semplice scegliere un perito, un tecnico sbagliato equivale a non aver fatto la perizia. Esperienza e serietà sono alla base della scelta. Lavorare con i grandi broker sicuramente è un valore aggiunto. Essere iscritto all’albo dei periti ed esperti della Camera di Commercio è la condizione necessaria e se con la qualifica di ingegnere o architetto ancora di più. Non è detto che un perito debba per forza trovare un difetto per essere un buon tecnico, come anche sottolineare troppo le piccole difformità per poi dichiarare che sono insignificanti.
I modi per trovare un perito sono tanti ma solo pochi periti, rispetto alla massa (in Italia ci sono 45 camere di commercio e due ordini professionali tra Ingegneri e Architetti) sono veramente validi. Questi professionisti hanno investito preparazione, tempo, denaro e tanti sacrifici. Le visite effettuate sono da intendersi limitate alle sole zone fisicamente accessibili dell’imbarcazione che vengono esaminate esclusivamente “a vista”, pertanto l’ispezione seppur accurata, effettuata con la massima cura ed in buona fede, non può quasi mai garantire la conoscenza della totalità delle anomalie o difformità presenti sull’imbarcazione al momento dell’ispezione. Zone inaccessibili, ricoperte, o non visibili (dietro fodere in tessuto o legno, sotto i celetti delle cabine, sotto pagliolati inamovibili ecc.) durante le visite non distruttive non si possono quindi valutare.
Attenzione
La relazione tecnica non può escludere completamente l’esistenza di difetti, danni isolati o deterioramenti presenti e ne garantire contro errati disegni di costruzione, difetti occulti o latenti. La relazione rappresenta esclusivamente lo stato di fatto e le condizioni generali dell’imbarcazione alla data della perizia, essa è un imparziale opinione sottoscritta e non può essere considerata una garanzia ne esplicita ne implicita, né può certificare la funzionalità e il mantenimento nel tempo delle singole voci. La relazione peritale non comprende nessuna garanzia, riguardo il proprietario dell’imbarcazione o altre garanzie riguardanti lo stato ipotecario, oneri o debiti gravanti sull’imbarcazione.
CONSIDERAZIONI FINALI
“… Evviva le navi! Con il loro ansimare, scuotere e sospirare; con il loro gioire delle carezze delle onde, con il loro godere nell’amplesso del mare, le navi sono a misura d’uomo. Teniamole in vita come una prova d’amore. Usiamole per far felici gli ultimi romantici. Usiamole per salvare i depressi “ (Tiziano Terzani)
Un perito non può solo essere un esperto tecnico ma deve anche saper navigare ( o aver navigato ) e conoscere l’oggetto in uso che valuta. Deve saper come regolare le vele, come stare al timone, come manovrare, come affrontare il mare nelle diverse situazioni per saper scegliere e decidere. La barca è principalmente un “mezzo” che oltre ad essere tecnicamente adatto e servire per navigare, rappresenta anche lo stile di vita e la cultura del proprio armatore. Un buon perito è certamente un consulente a tutto campo, dalla primaria valutazione della bontà dell’acquisto fino alle esigenze personali e limiti soggettivi di ogni singolo armatore, passando attraverso l’imparzialità e la conseguenza logica e analitica delle proprie deduzioni.
“ … Sempre la pratica deve essere edificata sopra la bona teoria. La semplicità è l’ultima sofisticazione …” ( Leonardo Da Vinci )
In tutti i casi si tratta della ricerca del perfetto equilibrio fra qualità tecniche, esperienza pratica e cultura del mare che non accetta molte semplificazioni o mezze misure in quanto il mare non è mai cambiato nei secoli pur senza essere mai lo stesso, nonostante il nostro tentativo di
utilizzarlo, dominarlo, goderlo o semplicemente attraversarli
Sacha Giannini
in anteprima plancia di manovra del Molteni, barca d’epoca – photo credit @andrea mucedola
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Alcune delle foto presenti in questo blog possono essere state prese dal web, citandone ove possibile gli autori e/o le fonti. Se qualcuno desiderasse specificarne l’autore o rimuoverle, può scrivere a infoocean4future@gmail.com e provvederemo immediatamente alla correzione dell’articolo
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architetto, yacht designer, perito navale ed ex ispettore di sicurezza del diporto per il rilascio delle certificazioni di sicurezza, è un appassionato e profondo conoscitore delle imbarcazioni a vela che effettua valutazioni tecniche e stime commerciali. Dal 2000 esercita la professione di architetto, tra terra e mare, impegnato nell’architettura come nel refitting di barche.
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